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UNA FIDUCIA CHE CRESCE, DAL 1981

Normativa

Factoring

Il factoring è un contratto con cui l’imprenditore (cedente) trasferisce a un terzo (cessionario) i crediti vantati nei confronti della propria clientela (debitori ceduti), al fine di ottenere liquidità (eventuale pagamento anticipato) o servizi.

L’istituto giuridico utilizzato è la Cessione del Credito (Codice Civile Artt. 1260-1267).

La legge 52, 21 febbraio 1991, è il principale strumento normativo dell’attività di factoring, che integra il Codice Civile nel disciplinare:

  • La natura del soggetto cedente, che deve essere un imprenditore.
  • La natura dei crediti ceduti, che devono sorgere da contratti stipulati nell’esercizio di un’impresa.
  • La natura del cessionario (Banca o Intermediario finanziario).
  • La possibilità di cedere crediti futuri e/o in massa.
  • L’ipotesi di fallimento del cedente o del ceduto e le conseguenti procedure.

Libro quarto delle obbligazioni
Legge 52, 21 febbraio 1991

Altri riferimenti giuridici di secondo ordine:

  • Legge 675 del 31 dicembre 1996 (Esercizio delle banche dati personali ed elaborazione informatica - Privacy) contenuta nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" emanato con D.lgs n. 196/2003
  • Istruzioni Banca d'Italia del 5 agosto 1996 (vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti agli elenchi speciali)
  • Legge 108 del 7 marzo 1996 (disposizoni in materia di usura)
  • Delibera CICR del 29 marzo 1994 (Disciplina della Centrale Rischi e Vigilanza Prudenziale)
  • Legge 43 del 13 gennaio 1994 (disciplina della cambiali finanziarie)
  • D.Lgs 385 del 1 settembre 1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia)
  • Legge 154 del 17 febbraio 1992 (trasparenza delle operazioni finanziarie)

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