Normativa
Il factoring è un contratto con cui l’imprenditore (cedente) trasferisce a un terzo (cessionario) i crediti vantati nei confronti della propria clientela (debitori ceduti), al fine di ottenere liquidità (eventuale pagamento anticipato) o servizi.
L’istituto giuridico utilizzato è la Cessione del Credito (Codice Civile Artt. 1260-1267).
La legge 52, 21 febbraio 1991, è il principale strumento normativo dell’attività di factoring, che integra il Codice Civile nel disciplinare:
- La natura del soggetto cedente, che deve essere un imprenditore.
- La natura dei crediti ceduti, che devono sorgere da contratti stipulati nell’esercizio di un’impresa.
- La natura del cessionario (Banca o Intermediario finanziario).
- La possibilità di cedere crediti futuri e/o in massa.
- L’ipotesi di fallimento del cedente o del ceduto e le conseguenti procedure.
Libro quarto delle obbligazioni
Legge 52, 21 febbraio 1991
Altri riferimenti giuridici di secondo ordine:
- Legge 675 del 31 dicembre 1996 (Esercizio delle banche dati personali ed elaborazione informatica - Privacy) contenuta nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" emanato con D.lgs n. 196/2003
- Istruzioni Banca d'Italia del 5 agosto 1996 (vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti agli elenchi speciali)
- Legge 108 del 7 marzo 1996 (disposizoni in materia di usura)
- Delibera CICR del 29 marzo 1994 (Disciplina della Centrale Rischi e Vigilanza Prudenziale)
- Legge 43 del 13 gennaio 1994 (disciplina della cambiali finanziarie)
- D.Lgs 385 del 1 settembre 1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia)
- Legge 154 del 17 febbraio 1992 (trasparenza delle operazioni finanziarie)