La nuova definizione di Default, in vigore dal 1° gennaio 2021.
Dal 1° Gennaio 2021anche Unifactor spa ha iniziato ad applicare le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti (“default”) introdotte dalla European Banking Authority (EBA) per tutti gli intermediari finanziari.
La nuova disciplina stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a “default” rispetto a quelli finora adottati, con l’obiettivo di armonizzare la regolamentazione tra i diversi paesi dell’Unione Europea.
I principali cambiamenti introdotti prevedono che gli intermediari finanziari, e quindi anche Unifactor spa, definiscano automaticamente come inadempiente il cliente che presenti un arretrato o uno sconfino da oltre 90 giorni, il cui importo risulti, allo stesso tempo:
- Superiore ai 500€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni per le aziende;
- Superiore a 100€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni per i consumatori.
In considerazione dell’attuazione situazione congiunturale, effetto della crisi pandemica di COVID-19, per mitigare gli impatti della transizione al nuovo regime, Banca d’Italia ha fissato al 5% (anziché l’1%) la componente relativa della soglia di rilevanza per le esposizioni creditizie in arretrato. Tale proroga vale fino al 31 dicembre 2021, e solo per gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari o non inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR, e per i gruppi finanziari, quindi anche per Unifactor spa.
Affinché un arretrato o uno sconfino diventi, dunque, “persistente” sarà necessaria la sua continuità ininterrotta per almeno 90 giorni consecutivi, da rilevarsi sulla singola linea di credito.
Non sarà più consentita la compensazione, come avveniva in passato, degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito attive ma non utilizzate.
Decorsi 90 giorni dalla data di regolarizzazione dell'arretrato (cosiddetto “cure period”), senza che si verifichino ulteriori ritardi, l’intermediario valuterà, con adeguata analisi, il ripristino in bonis (cioè che si è in grado di regolarizzare lo scaduto secondo le modalità prestabilite e concordate con l’intermediario).
In precedenza, invece, lo stato di default decadeva a partire dal momento in cui il cliente regolarizzava l’arretrato di un pagamento o rientrava dallo sconfinamento sul conto.
Non è ravvisabile alcun impatto, invece, sui criteri di valutazione ai fini della classificazione di un cliente in “inadempienza probabile” e “sofferenza”. Tali modifiche di stato rimangono infatti nella discrezionalità dell’intermediario e soggette ad una accurata valutazione dello stato di rischio del rapporto da parte dello stesso.
La classificazione a “sofferenza”, in particolare, implica un’attenta valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per la classificazione a sofferenza e non verrà applicato alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR.