Con l’ordinanza n. 25533 del 18 settembre, la Prima sezione civile della Cassazione ha messo un punto fermo: un finanziamento a un’impresa in crisi non è nullo in automatico. Per arrivare alla nullità il giudice deve individuare il reato, verificarne gli elementi e provare la partecipazione consapevole del finanziatore. Senza questi passaggi la condotta può essere scorretta, ma il contratto resta valido.
È una distinzione che conta per chi, come noi, lavora ogni giorno con le PMI. Un’impresa in tensione di liquidità non è un’impresa decotta, e smettere di finanziarla per paura spesso significa accelerarne la crisi.
Allo stesso tempo la Corte ricorda una responsabilità precisa: il credito deve servire a far ripartire l’impresa, non a coprire un dissesto o a rientrare da vecchie esposizioni. La differenza la fa la valutazione: dati aggiornati, prospettive di continuità documentate, dialogo diretto con l’imprenditore. Gli adeguati assetti che il Codice della crisi chiede alle imprese sono anche lo strumento che permette a chi le finanzia di decidere con lucidità.
Sostenere non vuol dire chiudere gli occhi. Ma nemmeno voltarsi dall’altra parte.

