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TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti

Sono state sottoposte a consultazione pubblica alcune modifiche alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Le modifiche sono volte a dare attuazione al nuovo capo II—ter del titolo VI del Testo Unico Bancario, con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva 2014/92/UE (“Payment account directive” – PAD).

Il decreto garantisce, ai consumatori che utilizzino conti di pagamento, maggiore trasparenza informativa, procedure semplificate per il trasferimento del conto stesso e un regime tariffario agevolato nel caso di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base.

Il conto di pagamento, come definito dalla direttiva, è uno strumento usato per l’esecuzione di operazioni semplici quali, ad esempio, ricevere un bonifico o effettuare pagamenti. Non può essere utilizzato per operazioni di gestione del risparmio. Il decreto prevede il diritto per tutti i cittadini legalmente soggiornanti nell’Ue di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base, senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza. Il provvedimento riprende quanto già disposto dalla Convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e le principali associazioni rappresentative dei prestatori di servizio di pagamento (banche, Poste e istituti di pagamento); in continuità con tale Convenzione e in attuazione della direttiva europea, il conto di base deve essere offerto da tutti i prestatori di servizi di pagamento che offrono alla propria clientela conti di pagamento e includere un numero predefinito di operazioni annue a fronte di un canone onnicomprensivo. Si sottolinea che il canone deve essere di ammontare “ragionevole” e in linea con la finalità perseguita dell’inclusione finanziaria. Accogliendo le indicazioni dei pareri parlamentari, il decreto ha esplicitato che tra i servizi offerti obbligatoriamente nel conto di base è compresa anche l’emissione della carta di debito. Con un decreto del Mef, sentita la Banca d’Italia, saranno individuate le fasce di consumatori socialmente svantaggiate a cui il conto di base deve essere offerto senza spese.

Le altre misure del decreto legislativo sono finalizzate a garantire la trasparenza e la comparabilità delle spese del conto di pagamento e ad agevolare i trasferimenti da un conto all’altro. Si introduce l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di fornire ai consumatori il “Documento informativo sulle spese” (relativo, tra l’altro, alle informazioni precontrattuali) e il “Riepilogo delle spese” (contenente comunicazioni periodiche). I nuovi documenti non sostituiscono, ma si aggiungono agli obblighi informativi già stabiliti per i servizi di pagamento, ad esempio l’estratto conto. Vengono introdotti obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento volti a favorire la mobilità dei consumatori. In particolare, si prevede la possibilità di ottenere il trasferimento di uno o più servizi di pagamento “ricorrenti” (es. ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti) e dell’eventuale saldo positivo su un nuovo conto entro un termine complessivo di 12 giorni lavorativi. Sono, inoltre, previsti, in attuazione delle direttiva, siti web di confronto a cui tutti i prestatori di servizi di pagamento hanno obbligo di partecipare.

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