COME CAMBIANO LE SEGNALAZIONI DEGLI INTERMEDIARI VIGILATI CON L’INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE IFRS 9
In previsione dell’’introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9 (in vigore dal 1° gennaio 2018) Banca d’Italia richiede una modifica oltre che sugli schemi di bilancio anche sulle segnalazioni delle banche e degli altri intermediari vigilati, a livello individuale e consolidato.
L’aggiornamento in generale riguarda le seguenti Circolari:
• Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”;
• Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”;
• Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”;
• Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”; e
• Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”.
Per quanto riguarda la necessità di modificare le voci/sottovoci di natura patrimoniale previste dalle circolare nn. 217, che riguarda più da vicino il nostro Istituto Finanziario, in attuazione del nuovo principio contabile IFRS 9 sono state identificate le seguenti novità.
Gli schemi segnaletici relativi alle attività finanziarie sarebbero modificati per tener conto dei nuovi portafogli contabili e delle forme tecniche degli strumenti finanziari presenti nei diversi portafogli ai sensi appunto dell’IFRS 9. Sarebbero inoltre richiesti dettagli aggiuntivi nelle “riserve di valutazione” per fenomeni espressamente disciplinati dal nuovo principio contabile (es. variazioni del proprio merito creditizio).
La struttura degli schemi sarebbe modificata in coerenza con la nuova disciplina sul bilancio.
In particolare per quanto riguarda i dati patrimoniali dell’attivo:
• le voci rappresentative di valori che comportano una riduzione del patrimonio netto sarebbero segnalate come poste negative nel passivo e non più come voci positive dell’attivo; modificati inoltre i portafogli contabili delle attività finanziarie in: attività finanziarie di negoziazione, attività finanziarie designate al fair value, altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value, attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
• verrebbero richieste informazioni aggiuntive specifiche per le immobilizzazioni materiali derivanti dal recupero dei crediti deteriorati e per le attività finanziarie cedute e non rilevate o rilevate parzialmente in bilancio. Queste informazioni sono previste dalle norme in consultazione sui bilanci degli intermediari vigilati;
Per quanto riguarda le passività:
• le voci relative ai debiti verso banche, debiti verso clientela e titoli in circolazione sarebbero ricondotte al portafoglio delle passività finanziarie valutate al costo ammortizzato. Un dettaglio informativo analogo a quello esistente sarebbe comunque mantenuto nei dati integrativi al fine di mantenere informazioni utili all’attività di vigilanza;
• sarebbe modificata la composizione delle voci che riguardano i fondi per rischi e oneri includendo gli accantonamenti complessivi sugli impegni a erogare fondi e sulle garanzie rilasciate, in linea con la disciplina di bilancio in consultazione.
Questo comporta l’allineamento ai bilanci degli intermediari vigilati ed ha il beneficio di rendere omogenee le informative rese a fini segnaletici e contabili.
Per quanto riguarda i dati di conto economico:
Gli schemi relativi ai risultati della negoziazione o valutazione delle attività finanziarie sarebbero modificati per tener conto dei nuovi portafogli contabili previsti dall’IFRS 9. Verrebbe inoltre richiesto il dettaglio delle rettifiche/riprese di valore connesse con il deterioramento del credito per stadi di rischio;
In particolare:
• nella sezione relativa ai principali dati di conto economico sarebbero inserite le voci presenti nel prospetto di bilancio (ad es., interessi attivi/passivi, dividendi, utili/perdite da cessione e riacquisto). I dettagli necessari agli utilizzatori delle segnalazioni sarebbero invece richiesti nei dati integrativi di conto economico, in linea con quanto previsto nella nota integrativa di bilancio (ad es., spese per il personale) e apportando limitate modifiche rispetto all’informativa esistente;
• i risultati della negoziazione o valutazione delle attività finanziarie e non finanziarie sarebbero richiesti al netto in un'unica voce e non separatamente in due voci, rispettivamente per la componente positiva e negativa. La rappresentazione verrebbe così allineata al prospetto di conto economico che presenta una forma scalare.
Inoltre in relazione alla qualità del credito gli schemi segnaletici sarebbero modificati per tener conto: i) dei nuovi portafogli contabili previsti dall’IFRS 9; ii) dell’introduzione della nuova variabile relativa agli stadi di rischio di credito; iii) dell’eliminazione della ripartizione tra rettifiche di valore specifiche e di portafoglio, in linea con la nuova disciplina sull’impairment. Sarebbero inoltre introdotte nuove voci per la richiesta di informazioni sulla nuova categoria delle attività finanziarie “deteriorate acquisite o originate” prevista dall’IFRS 9;
In particolare:
• in tutte le circolari segnaletiche sarebbero introdotte nuove voci volte a fornire informazioni sui write-off parziali complessivi sulle esposizioni creditizie lorde e sulle attività finanziarie e non finanziarie derivanti dal recupero dei crediti deteriorati;
• nella sola circolare n. 217 sarebbero inoltre introdotte voci su: i) la dinamica delle rettifiche di valore e degli accantonamenti complessivi; ii) la distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto; iii) i trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito; iv) i write-off direttamente rilevati a conto economico e i relativi recuperi.
• In aggiunta, nella stessa Circolare, le voci relative alle variazioni delle esposizioni creditizie lorde deteriorate e oggetto di concessioni, nonché le relative variazioni delle rettifiche di valore complessive, sarebbero ripartite distinguendo tra esposizioni verso clientela e verso banche/società finanziarie in linea con quanto riportato nelle tabelle di bilancio.